(by Cinzia Ciacia*)
Il 7 dicembre 2021 il Ministro
Orlando e le Parti Sociali hanno firmato il Protocollo nazionale che detta le
linee guida per la contrattazione collettiva valide a partire dal 1° gennaio
2022. Tra i capisaldi ci sono l'accordo delle parti, fasce orarie flessibili e
il diritto alla disconnessione e alla sicurezza.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità della linee guida per
lo Smartworking
nel settore privato valide a partire dal 1°
gennaio del corrente anno.
1. L'accordo tra le Parti.
L’articolo 1 comma 2 del Protocollo stabilisce infatti che la modalità Smartworking sarà
fruibile su base volontaria, attraverso la
sottoscrizione di un accordo
individuale che preveda il diritto di recesso.
Come già stabilito negli articoli 19 e 21 della L. 81/2017, il contenuto minimo dell’accordo deve prevedere:
- la durata
dell’accordo;
- l’alternanza
tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi
eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa
esterna ai locali aziendali;
- le
modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e le
condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari;
- gli
strumenti di lavoro;
- i tempi di
riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la disconnessione;
- le forme e
le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei
locali aziendali;
- l’attività
formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento;
- della prestazione
di lavoro in modalità agile;
- le forme e
le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere
la propria prestazione in smartworking, e questa circostanza non costituisce nè giusta causa nè giustificato motivo di licenziamento, né tantomeno rileva sul piano
disciplinare.
2. Fasce orarie e diritto alla disconnessione
Al fine di rendere
effettivamente agile l’esecuzione del lavoro, il Protocollo sullo Smartworking non
individua un orario determinato, bensì delle fasce orarie,
incompatibili con la nozione di straordinario: non
cambiano gli obiettivi prefissati del lavoro, ma il dipendente può raggiungerli
con maggiore autonomia, nel rispetto del proprio ruolo nell’organizzazione
aziendale.
A bilanciare questa
flessibilità oraria c’è l’individuazione necessaria di una fascia di disconnessione, durante la quale il lavoratore ha diritto al riposo, e a spegnere i device grazie ai quali eroga la sua
prestazione lavorativa.
Stessa cosa vale nel caso
di ferie, permessi retribuiti, malattia e altre
assenze legittime: per disconnessione si
intende infatti che il dipendente può prendere in carico le comunicazioni
lavorative solo nei giorni e nelle fasce orarie predeterminate con il datore.
3. Protocollo e Legge 81/2017: quali disposizioni sono confermate e quali innovate
- Lavoratore e datore concordano
la sede di lavoro, salva l’individuazione, da parte della contrattazione
collettiva, di luoghi ritenuti non idonei per
motivi di sicurezza e riservatezza dei dati.
- Sebbene non in presenza, al
lavoratore devono infatti essere garantiti gli standard previsti dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come
già stabilito dalla Legge 81/2017.
- Il Protocollo sullo Smartworking
nel settore privato conferma altresì le disposizioni sulla parità di
trattamento, tra lavoratori agili e in presenza, rispetto alla formazione
continua, nonché quelle che obbligano il datore di lavoro ad assicurare la copertura
INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionale, anche
derivante dall’uso degli strumenti tecnologici.
- Quanto all’uso di questi ultimi,
l’intesa tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali prevede che sia
l’azienda a fornire la strumentazione al dipendente, salvo diversa volontà
delle parti.
- Nel protocollo c’è spazio anche
per gli strumenti economici di welafare aziendali che favoriscano la
genitorialità, l’inclusione e una più concreta conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
- A differenza della Legge
81/2017, in cui il Legislatore stabilisce incentivi fiscali e contributivi per
incrementi di produttività ed efficienza, il protocollo attuale ne stabilisce
per le aziende che regolino lo smart working con un accordo collettivo di
secondo livello, in attuazione sia dell’intesa in esame, sia dell’eventuale
contratto di livello nazionale.
Fonte: @Ministerodellavoroedellepolitichesociali
Ulteriori
informazioni
Il testo completo del Protocollo nazionale sullo Smartworking siglato a dicembre 2021 è scaricabile dal nostro sito https://www.palinsestoperlinnovazione.it.
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*Sociologa, Fondatrice Palinsesto per l'innovazione
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