Protocollo nazionale Smartworking: cosa cambia per i lavoratori del privato?

(by Cinzia Ciacia*)


Il 7 dicembre 2021 il Ministro Orlando e le Parti Sociali hanno firmato il Protocollo nazionale che detta le linee guida per la contrattazione collettiva valide a partire dal 1° gennaio 2022. Tra i capisaldi ci sono l'accordo delle parti, fasce orarie flessibili e il diritto alla disconnessione e alla sicurezza.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità della linee guida per lo Smartworking nel settore privato valide a partire dal 1° gennaio del corrente anno.

1. L'accordo tra le Parti.

L’articolo 1 comma 2 del Protocollo stabilisce infatti che la modalità Smartworking sarà fruibile su base volontaria, attraverso la

sottoscrizione di un accordo individuale che preveda il diritto di recesso.  

Come già stabilito negli articoli 19 e 21 della L. 81/2017,  il contenuto minimo dell’accordo deve prevedere:

  • la durata dell’accordo;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e le condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento;
  • della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la propria prestazione in smartworking, e questa circostanza non costituisce nè giusta causa nè giustificato motivo di licenziamento, né tantomeno rileva sul piano disciplinare.

2. Fasce orarie e diritto alla disconnessione

Al fine di rendere effettivamente agile l’esecuzione del lavoro, il Protocollo sullo Smartworking non individua un orario determinato, bensì delle fasce orarie, incompatibili con la nozione di straordinario: non cambiano gli obiettivi prefissati del lavoro, ma il dipendente può raggiungerli con maggiore autonomia, nel rispetto del proprio ruolo nell’organizzazione aziendale.

A bilanciare questa flessibilità oraria c’è l’individuazione necessaria di una fascia di disconnessione,   durante la quale il lavoratore ha diritto al riposo, e a spegnere i device grazie ai quali eroga la sua prestazione lavorativa.

Stessa cosa vale nel caso di ferie, permessi retribuiti, malattia e altre assenze legittime: per disconnessione si intende infatti che il dipendente può prendere in carico le comunicazioni lavorative solo nei giorni e nelle fasce orarie predeterminate con il datore.

3. Protocollo e Legge 81/2017: quali disposizioni sono confermate e quali innovate

- Lavoratore e datore concordano la sede di lavoro, salva l’individuazione, da parte della contrattazione collettiva, di luoghi ritenuti non idonei per motivi di sicurezza e riservatezza dei dati.

- Sebbene non in presenza, al lavoratore devono infatti essere garantiti gli standard previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,   così come già stabilito dalla Legge 81/2017.

- Il Protocollo sullo Smartworking nel settore privato conferma altresì le disposizioni sulla parità di trattamento, tra lavoratori agili e in presenza, rispetto alla formazione continua, nonché quelle che obbligano il datore di lavoro ad assicurare la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionale, anche derivante dall’uso degli strumenti tecnologici.

- Quanto all’uso di questi ultimi, l’intesa tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali prevede che sia l’azienda a fornire la strumentazione al dipendente, salvo diversa volontà delle parti.

- Nel protocollo c’è spazio anche per gli strumenti economici di welafare aziendali che favoriscano la genitorialità, l’inclusione e una più concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

- A differenza della Legge 81/2017, in cui il Legislatore stabilisce incentivi fiscali e contributivi per incrementi di produttività ed efficienza, il protocollo attuale ne stabilisce per le aziende che regolino lo smart working con un accordo collettivo di secondo livello, in attuazione sia dell’intesa in esame, sia dell’eventuale contratto di livello nazionale.

Fonte: @Ministerodellavoroedellepolitichesociali


Ulteriori informazioni

Il testo completo del Protocollo nazionale sullo Smartworking siglato a dicembre 2021 è scaricabile dal nostro sito https://www.palinsestoperlinnovazione.it. 

  Per ulteriori dettagli contatta il nostro Team. Per avere informazioni sulle attività di Consulenza in materia di Smartworking di Palinsesto per l’innovazione, oltre a mantenerti aggiornato sul nostro Blog, puoi consultare le pagine relative sul nostro sito web. 


*Sociologa, Fondatrice Palinsesto per l'innovazione


@palinsestoperlinnovazione