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Novità normative in arrivo sul fronte Smartworking

(by Cinzia Ciacia)

 

Di recente sono state emanate alcune importanti disposizioni  in materia di Lavoro agile o Smartworking di cui vi diamo di seguito conto.

Proroga del regime smart fino al 31 luglio

I lavoratori non statali, aventi almeno un figlio sotto i 14 anni, potranno godere del regime smart fino al 31 luglio. Ma a una condizione: l’altro genitore (ancora occupato) non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

Lavoro agile usufruibile anche senza accordi individuali

L’aggiornamento introdotto in sede di conversione in legge del Decreto riapertura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rende la modalità agile usufruibile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Soggetti a rischio contagio e fragili

Potranno godere del regime di smartworking fino al 31 luglio anche tutti quei lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, vengono riconosciute come persone a rischio contagio alto. Rimane confermato il regime di tutela per i lavoratori fragili, con diritto allo smartworking fino al 30 giugno.

Proroga modalità semplificate

Fino al 31 agosto sono prorogate conclude le modalità di comunicazione semplificata per lo smartworking per tutti i lavoratori del settore privato, senza necessità di sottoscrizione di accordi individuali tra azienda e lavoratori.

 Fonte: @Ministerodellavoroedellepolitichesociali


Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli contatta il nostro Team. Per avere informazioni sulle attività di ricerca e consulenza organizzativa in materia di Smartworking di Palinsesto per l’innovazione, oltre a mantenerti aggiornato sul nostro Blog, puoi consultare le pagine relative ai finanziamenti e agevolazioni sul nostro sito web.


@palinsestoperlinnovazione

Protocollo nazionale Smartworking:  cosa cambia per i lavoratori del privato?

(by Cinzia Ciacia*)


Il 7 dicembre 2021 il Ministro Orlando e le Parti Sociali hanno firmato il Protocollo nazionale che detta le linee guida per la contrattazione collettiva valide a partire dal 1° gennaio 2022. Tra i capisaldi ci sono l'accordo delle parti, fasce orarie flessibili e il diritto alla disconnessione e alla sicurezza.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità della linee guida per lo Smartworking nel settore privato valide a partire dal 1° gennaio del corrente anno.

1. L'accordo tra le Parti.

L’articolo 1 comma 2 del Protocollo stabilisce infatti che la modalità Smartworking sarà fruibile su base volontaria, attraverso la

sottoscrizione di un accordo individuale che preveda il diritto di recesso.  

Come già stabilito negli articoli 19 e 21 della L. 81/2017,  il contenuto minimo dell’accordo deve prevedere:

  • la durata dell’accordo;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e le condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento;
  • della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la propria prestazione in smartworking, e questa circostanza non costituisce nè giusta causa nè giustificato motivo di licenziamento, né tantomeno rileva sul piano disciplinare.

2. Fasce orarie e diritto alla disconnessione

Al fine di rendere effettivamente agile l’esecuzione del lavoro, il Protocollo sullo Smartworking non individua un orario determinato, bensì delle fasce orarie, incompatibili con la nozione di straordinario: non cambiano gli obiettivi prefissati del lavoro, ma il dipendente può raggiungerli con maggiore autonomia, nel rispetto del proprio ruolo nell’organizzazione aziendale.

A bilanciare questa flessibilità oraria c’è l’individuazione necessaria di una fascia di disconnessione,   durante la quale il lavoratore ha diritto al riposo, e a spegnere i device grazie ai quali eroga la sua prestazione lavorativa.

Stessa cosa vale nel caso di ferie, permessi retribuiti, malattia e altre assenze legittime: per disconnessione si intende infatti che il dipendente può prendere in carico le comunicazioni lavorative solo nei giorni e nelle fasce orarie predeterminate con il datore.

3. Protocollo e Legge 81/2017: quali disposizioni sono confermate e quali innovate

- Lavoratore e datore concordano la sede di lavoro, salva l’individuazione, da parte della contrattazione collettiva, di luoghi ritenuti non idonei per motivi di sicurezza e riservatezza dei dati.

- Sebbene non in presenza, al lavoratore devono infatti essere garantiti gli standard previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,   così come già stabilito dalla Legge 81/2017.

- Il Protocollo sullo Smartworking nel settore privato conferma altresì le disposizioni sulla parità di trattamento, tra lavoratori agili e in presenza, rispetto alla formazione continua, nonché quelle che obbligano il datore di lavoro ad assicurare la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionale, anche derivante dall’uso degli strumenti tecnologici.

- Quanto all’uso di questi ultimi, l’intesa tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali prevede che sia l’azienda a fornire la strumentazione al dipendente, salvo diversa volontà delle parti.

- Nel protocollo c’è spazio anche per gli strumenti economici di welafare aziendali che favoriscano la genitorialità, l’inclusione e una più concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

- A differenza della Legge 81/2017, in cui il Legislatore stabilisce incentivi fiscali e contributivi per incrementi di produttività ed efficienza, il protocollo attuale ne stabilisce per le aziende che regolino lo smart working con un accordo collettivo di secondo livello, in attuazione sia dell’intesa in esame, sia dell’eventuale contratto di livello nazionale.

Fonte: @Ministerodellavoroedellepolitichesociali


Ulteriori informazioni

Il testo completo del Protocollo nazionale sullo Smartworking siglato a dicembre 2021 è scaricabile dal nostro sito https://www.palinsestoperlinnovazione.it. 

  Per ulteriori dettagli contatta il nostro Team. Per avere informazioni sulle attività di Consulenza in materia di Smartworking di Palinsesto per l’innovazione, oltre a mantenerti aggiornato sul nostro Blog, puoi consultare le pagine relative sul nostro sito web. 


*Sociologa, Fondatrice Palinsesto per l'innovazione


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Linee guida sul Lavoro agile nella pubblica amministrazione

(by Cinzia Ciacia*)

Sono state pubblicate sul sito della Funzionepubblica le linea guida sul  Lavoro agile -  o Smart working - nella pubblica amministrazione, frutto del confronto del Ministro della Funzione Pubblica con le Organizzazioni sindacali.

Il documento si articola nelle seguenti parti:
- Parte Prima, relativa all'ambito di applicazione del  Lavoro agile;
- Parte Seconda, in cui vengono trattate le condizioni per l'accesso alla prestazione lavorativa in forma agile.

In particolare, per quanto riguarda la Parte Prima, si fa riferimento, all'ambito soggettivo di applicazione,  rappresentato dal personale dipendente dell'amministrazione pubblica (32.000 amministrazioni pubbliche)   personale docente escluso, per cui rimangono in vigore le Linee guida già definiti (fatta salva la possibilità di ulteriori regolamentazioni specifiche).

Per quanto attiene alla Parte Seconda,  essa contiene diversi articoli i quali approfondiscono i profili relativi a:
a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità per l’amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione; 3) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.
In particolare le Linee guida distingono nettamente tra Lavoro agile in cui "La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario" (Parte Seconda, art. 4), mentre per quanto riguarda il Lavoro remoto  "può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporti la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato". 

Fonte: @Funzionepubblica

Ulteriori informazioni

Il testo completo delle Linee guida del Lavoro agile nella PA è scricabile sulla nostra pagina dedicata https://www.palinsestoperlinnovazione.it/ricerca-consulenza-organizzativa/smart-work-azioni-positive...

*Sociologa, Fondatrice Palinsesto per l'innovazione


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Palinsesto per l'innovazione chiude con successo il corso "Competenze per lo Smart working"

(by Angela Marino*)

Si è concluso con successo  "Competenze per lo Smartworking"  il corso digitale per  professionisti, imprenditori e manager  organizzato da Palinsesto per l'innovazione.  IL corso fa parte del programma "3 Corsi per lo Smart working" che si concluderà a dicembre 2021 (si veda la pagina dedicata al programma) Più di 30 operatori provenienti da tutto il paese hanno partecipato al corso on line.

“Competenze per lo Smart working"  – dichiara Cinzia Ciacia, Docente del corso  –  è il frutto del lavoro portato avanti nel corso di numerosi anni e messo a punto durante la pandemia. Con questo progetto, complementare al resto del programma, Palinsesto per l'innovazione arricchisce la sua offerta di eventi  digitali che ottimizza ulteriormente la sua offerta formativa. L'offerta formativa digitale di Palinsesto per l'innovazione non si ferma qui: l'appuntamento è ai prossimi due webina dedicati allo Smart working: il 6 e il 13 dicembre. 

Tutti i dettagli alla pagina del sito dell'associazione (www.palinsestoperlinnovazione.it/agenda).

*Responsabile area Eventi formativi Palinsesto per l'innovazione


@palinsestoperlinnovazione

Competenze per lo Smart working - corso online

Al via il nuovo programma formativo di Palinsesto dedicato allo Smart working , che si concluderà entro l'anno in corso. I corsi del programma sono "Competenze per lo Smart working" , "Smart working e Flexible Office. Casi di eccellenza" e  "Job analysis e Performance management per lo Smart working". I corsi sono dedicati a   imprenditori, responsabili di imprese pubbliche e private, rappresentanti delle parti sociali, liberi professionisti e studiosi.
Costi e modalità di partecipazione al programma formativo sono consultabili alla pagina  Agenda.